Docenti precari e proroga contratti di supplenza
Docenti, supplenze fino al termine delle lezioni: quando spetta la proroga dei contratti per scrutini ed esami
I contratti dei supplenti stipulati fino al termine delle lezioni (ultimo giorno di scuola stabilito dai calendari regionali) possono derivare da proroghe o conferme contrattuali (es. una malattia, una interdizione/maternità o un congedo parentale che si rinnova ogni tot. giorni) oppure da supplenze attribuite dalla scuola per posti che si sono resi disponibili dopo il 31/12 - art. 2 comma 4 lettera c) OM 112 del 6 maggio 2022 - (es. un’aspettativa, una dichiarazione di inidoneità, etc.).
- Nel primo caso, il supplente ha una serie di contratti che vengono rinnovati attraverso proroghe o conferme ai sensi dell’art. 13 c. 11 e 12 OM 112/2022;
- Nel secondo caso, il docente potrebbe avere già sottoscritto un contratto direttamente fino al termine delle lezioni perché il posto si è reso disponibile dopo il 31/12.
In tutti i casi è bene ricordare che il supplente che arriva con un contratto “fino al termine delle lezioni” (indipendentemente dalla tipologia contrattuale: se ci arriva con delle proroghe/conferme o direttamente) ha sempre diritto ad un contratto per gli scrutini e gli eventuali esami.
In alcuni casi può avere la proroga, in altri il contratto viene stipulato per i giorni necessari allo svolgimento degli adempimenti relativi a scrutini ed esami.
Sul nostro sito per approfondire l’argomento abbiamo pubblicato una scheda.